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News : rintracciabilità
il 30/6/2006 11:40:00 (1493 letture)

Oggetto: Pubblicazione Decreto sanzionatorio per rintracciabilità


OBBLIGHI PREVISTI DAL REG. 178/02

Un aspetto importante della sicurezza alimentare è la "rintracciabilità" - definita dal regolamento CE 178/2002 - come "la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione". Lo scopo è quindi quello di far sì che tutto ciò che entra nella catena alimentare (mangimi, animali vivi destinati al consumo umano, alimenti, ingredienti, additivi, etc.) conservi traccia della propria storia, seguendone il percorso che va dalle materie prime fino alla erogazione al consumatore finale. In tal modo è possibile identificare una filiera di produzione, cioè per filiera si intende l'insieme definito degli operatori, con i relativi flussi di materiali che concorrono alla produzione, distribuzione e commercializzazione di un prodotto.

Fino ad oggi erano rintracciabili solo alcuni prodotti, quali carni, pesce e uova, quelli cioè più a rischio per la salute del consumatore, dove si sono verificati in passato casi di emergenza sanitaria, che hanno indotto il legislatore ad intervenire. La normativa corrente estende da gennaio del 2005 l'obbligo della rintracciabilità a tutti i prodotti agroalimentari, il che consente di individuare qualsiasi prodotto in ognuna delle fasi del ciclo produttivo.

La rintracciabilità consiste nell'utilizzare le "impronte", ovvero la documentazione raccolta dai vari operatori coinvolti nel processo di produzione, per isolare una filiera produttiva in caso di emergenze (contaminazione), e consentire al produttore e agli organi di controllo che hanno il dovere di vigilare sulla sicurezza alimentare del cittadino, di gestire e controllare eventuali situazioni di pericolo attraverso la conoscenza dei vari processi produttivi (flussi delle materie prime: documentazione di origine e di destinazione, ecc...). La rintracciabilità pertanto è uno strumento neutro che non conferisce ai prodotti alimentari una particolare qualità. Appare invece importante il concetto che ne deriva, ovvero l'assunzione di responsabilità da parte di ciascun componente della filiera produttiva riguardo alla tutela della salubrità del proprio prodotto.

La rintracciabilità inoltre non deve essere documentata al consumatore, ma alle autorità di controllo, qualora ne facciano richiesta; mentre il consumatore deve trovare sull'etichetta tutte quelle informazioni sulle qualità attese dal prodotto (sicurezza e potere nutritivo), da lui non valutabili al momento dell'acquisto, e deve essere educato su come utilizzare e/o conservare l'alimento per trarne il massimo beneficio al momento del consumo.

Gli obblighi sono diversi a seconda del ruolo dell’azienda all’interno della filiera produttiva, e si possono schematizzare così:

AZIENDE CHE PRODUCONO PER ALTRE AZIENDE Devono implementare un sistema che consenta di rintracciare i propri prodotti sia all’interno della propria produzione (rintracciabilità interna) che all’esterno (fornitori e clienti ovvero rintracciabilità di filiera).
 
AZIENDE CHE VENDONO AL CONSUMATORE FINALE Devono predisporre una procedura per le emergenze e conservare i documenti relativi alle forniture per un periodo non inferiore alla durabilità dell’alimento fornito.


Questo il riassunto, esplicativo e non esaustivo, dei punti salienti della normativa sanzionatoria pubblicata in data 23 Maggio 2006 sulla Gazzetta Ufficiale:

D.LGS. 190 DEL 5 APRILE 2006

  CONTENUTO  SANZIONE
ART. 1  “Disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare”.  -
ART. 2  Violazione degli operatori del settore alimentare e mangimi degli obblighi dell’ art. 18 Reg. CE 178/02 (rintracciabilità).  Da € 750,00 ad € 4.500,00 
ART. 3  Violazione degli operatori del settore alimentare e mangimi degli obblighi degli artt.19 e 20 Reg. CE 178/02 (procedure ritiro prodotti dal mercato).  Procedure non attivate da € 3.000,00 ad € 18.000,00
    Tacere alle Autorità Da € 500,00 ad € 3.000,00
    Non collaborare con Autoritàda € 2.000,00 ad € 12.000,00

ART. 4  Violazione obblighi nei confronti di consumatori ed utilizzatori; artt. 19 e 20 del Reg. CE 178/02 (non informazione sui motivi dell’attivazione procedura per il ritiro del prodotto dal mercato).  Da € 2.000,00 ad € 12.000,00
ART. 5  Violazione degli obblighi nei confronti dell’operatore  (attività al dettaglio o distribuzione che non attuino - secondo competenza - gli interventi predisposti dai produttori, per ritiro o richiamo merce).  Da € 500,00 ad € 3.000,00
ART. 7  Se le violazioni dovessero ripetersi è disposta, oltre alla sanzione amministrativa prevista, anche la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attività, che ha dato causa all’illecito.  Periodo di giorni lavorativi da un minimo di 10 ad un massimo di 20.

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