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News : Controlli e Sanzioni sulla Sicurezza Alimentare D.Lgs. 193/07
il 14/1/2008 4:10:00 (1826 letture)

Nuovi controlli e sanzioni sull'autocontrollo alimentare entrati in vigore con il D.Lgs. 193/07

CONTROLLI SULLA SICUREZZA ALIMENTARE D.LGS 193/07

Gentile Cliente,

lo scorso 24 novembre è entrato in vigore il Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 193 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore” e sono state abrogate molte delle normative nazionali emanate sulla base di direttive comunitarie sostituite dai Regolamenti del “Pacchetto Igiene”.

Tra gli elementi di maggior rilievo non saranno più in vigore l’articolo 2 della Legge n.283 del 1962 (Autorizzazione Sanitaria) ed il decreto legislativo n. 155 del 1997 (Applicazione del metodo HACCP).

Ricordiamo che, fino al 24 novembre, per molte inottemperanze alle regole igienico sanitarie, le regole prevedevano che l'autorità di controllo (Azienda Unità Sanitaria Locale) procedesse a prescrivere la rimozione delle non conformità entro un tempo stabilito. L'impresa veniva sanzionata solo quando questa non provvedeva alla soluzione dei problemi riscontrati in fase di sopralluogo entro i termini stabiliti.

In base alle nuove norme, invece, l'autorità di controllo provvederà immediatamente all'applicazione della sanzione ridotta prevista dal nuovo decreto. La sanzione ridotta è pari ad un terzo della sanzione massima prevista (o al doppio del minimo; le due somme sono sempre coincidenti).

Di seguito riportiamo le sanzioni previste.

Illecito

Sanzione prevista

1) Stabilimento registrato ma mancanza dell’aggiornamento della registrazione

Sanzione amministrativa da euro 500 a 3000

Sanzione ridotta:1000

2) Mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo, comprese l’esecuzione di analisi microbiologiche periodiche ai sensi del Reg. CE 2073/2005 e mancata predisposizione di procedure per la Rintracciabiltà

Sanzione amministrativa da euro 1000 a 6000

Sanzione ridotta:2000

3) Mancato adempimento alla risoluzione delle non conformità riscontrate entro i termini prestabiliti

Sanzione amministrativa da euro 1000 a 6000 Sanzione ridotta:2000

4) Mancata o non corretta applicazione dei sistemi e delle procedure del sistema di autocontrollo

Sanzione amministrativa da euro 1000 a 6000

Sanzione ridotta:2000

5) Mancata notifica all’Autorità competente di tutti gli stabilimenti sotto suo controllo o notifica a registrazione sospesa o revocata

Sanzione amministrativa da euro 1500 a 9000

Sanzione ridotta:3000

6) Macellazione in luogo diverso dello stabilimento o locale con riconoscimento sospeso o revocato

Arresto da 6 mesi ad 1 anno

Sanzione amministrativa fino a euro 150.000

7) Stabilimento non riconosciuto o riconosciuto ma mancata aggiornamento del riconoscimento

Sanzione amministrativa da euro 5000 a 30000

Sanzione ridotta:10000

8) Omissione del n. di riconoscimento dello stabilimento in etichetta

Sanzione amministrativa da euro 500 a 3000

Sanzione ridotta:1000

9) Produzione primaria: mancato rispetto dei requisiti generali di igiene previsti dall’852/04(all.I) e dei requisiti specifici previsti dall’853/04

Sanzione amministrativa da euro 250 a 1500

Sanzione ridotta:500

10) Livelli diversi dalla produzione primaria: mancato rispetto dei requisiti generali di igiene previsti dall’852/04 (all.II) e dei requisiti specifici previsti dall853/04

Sanzione amministrativa da euro 500 a 3000 Sanzione ridotta:1000

11) Messa in commercio di carni fresche refrigerate o congelate senza bollatura sanitaria

Sanzione amministrativa da euro 3000 a 18000 per ogni lotto di carne non bollato

Sanzione ridotta: 6000

12) Trasporto di molluschi bivalvi vivi senza documento di accompagnamento

Sanzione amministrativa da euro 1000 a 6000

Sanzione ridotta:2000

13) Immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi senza transito da un centro di spedizione

Sanzione amministrativa da euro 1000 a 6000

Sanzione ridotta: 2000

14) Immissione sul mercato di molluschi bivalvi provenienti da classi b o c senza opportuno periodo di depurazione

Sanzione amministrativa da euro 1000 a 6000

Sanzione ridotta: 2000

15) Immissione sul mercato di molluschi bivalvi provenienti da una zona non classificata dalle autorità competenti

Sanzione amministrativa da euro 2000 a 12000

Sanzione ridotta: 4000

16) Immissione sul mercato di molluschi bivalvi provenienti da una zone giudicate non idonee o precluse alle autorità competenti

Sanzione amministrativa da euro 5000 a 30000

Sanzione ridotta: 10000

Per gli illeciti di cui ai punti 2), 9), 10), l’Autorità Competente può concedere un congruo termine di tempo entro il quale sanare le non conformità riscontrate.

Il mancato adempimento entro i termini prescitti comporta una sanzione di cui al punto 3).

I regolamenti comunitari Reg. CE 852/2004, Reg. CE 853/2004, Reg. CE 2073/2005, applicati dal nuovo   D. Lgs. 193/2007, richiedono tra l’altro la conduzione di analisi microbiologiche sistematiche sulle matrici alimentari sottoposte a normativa (alimenti pronti, prodotti di origine animale e vegetale) salvo eventuale e circostanziata motivazione.

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